In vigore il reato di omicidio stradale
In vigore il reato di omicidio stradale
Il provvedimento è divenuto operativo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La preoccupazione della Confartigianato Trasporti Marche
ANCONA – Gilberto Gasparoni, segretario di Confartigianato Trasporti Marche e Logistica evidenzia che l’omicidio stradale è entrato in vigore da questa notte. Pubblicato sulla GU, il provvedimento è divenuto operativo prima dell’esodo pasquale. Si tratta della legge n°41 del 23 marzo 2016, ed è significativo che un provvedimento così importante sia operativo dal venerdì di Pasqua periodo di grandi flussi di traffico con milioni di autoveicoli sulle strade e autostrade italiane. Secondo Confartigianato ora si è in attesa della circolare esplicativa del Ministero dell’Interno dato che la normativa è complessa e si può prestare anche a dubbia interpretazione.
La legge inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis del cp), che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni il conducente di veicoli che provoca per colpa la morte di una persona, (violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale). E’ punito invece, con la pena della reclusione da 8 a 12 anni, chi provoca per colpa la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e chi procuri per colpa la morte di una persona, nell’esercizio professionale dell’attività di trasporto di persone o di cose, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 gr/lt. Questa aggravante si applica anche agli autisti di veicoli pesanti, merci e persone, che guidano con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
E’ punito, inoltre, con la reclusione da 5 a 10 anni chiunque provochi la morte di una persona, con un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l. Stessa pena per chi causa la morte di altro procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita; attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano; a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
La pena cresce, sottolinea Gasparoni di Confartigianato, se l’autore non ha conseguito la patente o ha la patenta sospesa o revocata o non ha assicurato il proprio veicolo, o nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni). Previste pene fino a 18 anni di reclusione e ritiro della patente per 30 anni.
E’ stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
Il testo era stato licenziato con l’accoglimento di un emendamento che esclude l’arresto in flagranza per il responsabile di un incidente, dal quale derivi il delitto di lesioni personali colpose, se il conducente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità.
Sull’argomento, estremamente importante per i “professionisti della strada” quali sono i conducenti di veicoli industriali per trasporto merci o persone, la Confartigianato che aveva espresso preoccupazioni per quanti pur senza colpa possono essere coinvolti negli incidenti stradali, fornirà i chiarimenti che certamente perverranno dal MinInterni.
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