Federico Girelli: “È ammissibile il voto parlamentare a distanza?”
Federico Girelli: “È ammissibile il voto parlamentare a distanza?”
di FEDERICO GIRELLI*
ROMA – Nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo sono tre le regole fondamentali da osservare: indossare la mascherina, mantenere la distanza, lavarsi spesso le mani.
Eppure, se interrogati oggi sul funzionamento della democrazia, ci ritroviamo a non poterle rispettare perché è necessario, proprio in ragione delle eccezionali circostanze, prendere una posizione chiara: non possiamo tenere su la maschera, non dobbiamo mantenere il tema a distanza, non vogliamo lavarcene le mani.
Pertanto lo dirò subito: non trovo convincente la praticabilità del voto a distanza per le assemblee parlamentari.
Ammettiamo pure che ad oggi già si disponga delle conoscenze tecniche per garantire anche a distanza la personalità, la segretezza, la libertà del voto: è risaputa in fondo la altissima professionalità degli apparati tecnico-amministrativi delle Camere, così come è noto che possano disporre di ingenti risorse economiche; professionalità e risorse costituiscono indubbiamente il presupposto ideale per un ottimo risultato operativo. Ma non tutto ciò che è tecnicamente possibile, è consentito o è opportuno realizzare: il progresso della scienza medica lo testimonia quotidianamente.
Si potrebbe parlare, per quanto ci occupa, della esigenza di un biodiritto parlamentare, per via delle scelte sui lavori delle assemblee che la politica è chiamata ad effettuare in questi tempi di pandemia. È stata, invero, sottolineata la necessità di una «reingegnerizzazione» delle procedure parlamentari affinché la tecnica sia sul serio al servizio della (buona) politica.
Nondimeno, l’assemblea della camera o del senato non è un consiglio d’amministrazione, un’aula di giustizia, la sala delle udienze della corte costituzionale e men che meno un consiglio regionale o di un ente locale: la efficienza della votazione (e della decisione) non può essere l’unico parametro di valutazione quando è in gioco l’esercizio della rappresentanza politica. Se così fosse, perché tenere aperto il Parlamento anche in tempi ordinari? La sede istituzionale dell’esercizio della rappresentanza politica potrebbe spostarsi on line su di una avanzatissima piattaforma digitale: uno scenario inquietante e da alcuni già auspicato.
Il punto è che il momento in cui si debbono fare queste scelte non è una variabile ininfluente sulle riflessioni che stiamo svolgendo. È sotto gli occhi di tutti il diffuso e demagogico antiparlamentarismo: realizzare adesso le condizioni per far funzionare il Parlamento indipendentemente dalla presenza fisica di deputati e senatori, rischia (anche involontariamente) di alimentare l’idea che delle assemblee parlamentari si possa fare anche a meno.
È stato appena ridotto il numero dei parlamentari: non è uno scandalo il fatto che i deputati siano passati da 630 a 400, i senatori da 315 a 200 e che sia stato finalmente chiarito che possano sedere in senato solo 5 senatori di nomina presidenziale; quel che preoccupa sono le suggestioni oclocratiche che – non lo si può negare – hanno accompagnato questa revisione costituzionale sin dal suo concepimento.
L’emergenza sanitaria interviene in questo clima di sfiducia verso il parlamento, di crisi della rappresentanza politica: l’idea che la tecnologia consenta di rafforzare la rappresentanza politica, permettendo in via telematica l’esercizio del mandato parlamentare, altrimenti impedito dalla materiale impossibilità di raggiungere le sedi istituzionali, non tiene forse appieno conto della eterogenesi dei fini che incombe, che potrebbe darsi, considerato il sentimento, purtroppo, largamente diffuso di insofferenza verso l’istituzione parlamentare e dovuto – bisogna riconoscerlo – anche a condotte non proprio commendevoli di una classe politica, peraltro, non sempre all’altezza dei delicatissimi compiti a lei affidati.
Il giurista – è vero – deve occuparsi delle norme, non del clima, non di sentimenti più o meno diffusi. Ma il diritto costituzionale si occupa di fattispecie, il cui tasso di politicità sarebbe miope ignorare.
Il diritto parlamentare, poi, con la sua pretesa di irreggimentare l’azione politica ha natura quasi “prometeica”: aspira pressoché all’impossibile, a rubare il fuoco agli dei. Il valore della prassi, le potenzialità del nemine contradicente in questo peculiare settore dell’ordinamento sono noti: è l’autonomia parlamentare costituzionalmente guarentigiata; la Suprema Corte di cassazione ha affermato essere «sempre e comunque imperscrutabile» l’esercizio della funzione parlamentare. Si ricorda tutto ciò non certo per valorizzare il principio (ormai forse anacronistico) degli interna corporis acta, ma per evidenziare la piena consapevolezza che si ha circa la portata del potere di autoorganizzazione delle Camere. Fermo che tale consistente autonomia non si sottrae, anzi soggiace, alla «sovranità della Costituzione».
Non si vedono ostacoli a svolgere in modalità telematica alcune attività tipizzate come quelle conoscitive, le audizioni, ma non c’è «alternativa all’assemblea». Il rappresentante della Nazione non è una monade: le sue determinazioni sono (anche) il frutto di quei rapporti, che hanno modo di sorgere all’interno delle assemblee politiche e di consolidarsi grazie al principio della “libertà” del mandato, che garantisce che l’azione dei rappresentanti non trovi impedimenti nel convergere (auspicabilmente) sul “bene della Repubblica”.
Se le scuole sono aperte e grazie ai propri (scarsissimi) mezzi assicurano (a volte rocambolescamente) le condizioni di sicurezza, sembra difficile immaginare che Camera e Senato incontrino difficoltà insuperabili nell’organizzare i propri lavori e l’accesso alle proprie sedi in modo che sia preservata la salute di parlamentari e dipendenti. Dalla prossima legislatura, poi, proprio le assemblee saranno meno “affollate”.
Nell’ambito del dibattito sul voto a distanza è stata posta altresì la questione circa la possibilità di votare da remoto da parte del parlamentare con grave disabilità. Questo è tema di sicuro rilievo, che merita i dovuti approfondimenti, ma che esula dal problema specifico di questi giorni ossia l’ammissibilità del voto a distanza per costruire la deliberazione camerale con i parlamentari non seduti sul proprio scranno, ma in collegamento telematico a causa della pandemia. L’analisi della posizione del parlamentare con disabilità va collocata in un contesto di ordinarietà dei lavori, che certamente non può e non deve trascurare le specifiche esigenze dell’eletto che in ragione della sua condizione personale incontra più difficoltà di altri nell’esercitare il “libero” mandato parlamentare.
*Professore di Diritto costituzionale – Delegato del Rettore per la Disabilità – Università degli Studi Niccolò Cusano – Roma
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